Espulsioni e trattenimenti

 di Cristina Seynabou Sebastiani

esperta di migrazioni

per contattare l'autrice: seynab@libero.it

 

 

Fonte: testo unico sull’immigrazione legge 286/98 (Turco-Napolitano)  integrata con le successive modifiche apportate dalla legge 189/02 (Bossi-Fini)

 

L'espulsione[1] è disposta dal Prefetto quando lo straniero:

§        è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (è entrato clandestinamente o comunque non esibisce un timbro di ingresso sul passaporto – per esempio quando si fa scalo in un paese europeo, all’arrivo in aeroporto non viene apposto alcun timbro)

§        si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto[2], salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore; oppure quando, pur essendo in possesso di permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo

§        è ritento persona pericolosa per la sicurezza pubblica

da questo si deduce che chi entra in Italia deve essere in possesso di regolare visto (per turismo, lavoro, studio, motivi famigliari ecc.) E richiedere il permesso di soggiorno alla Questura della città dove intende risiedere entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia. Il permesso di soggiorno va periodicamente rinnovato, a partire da un mese prima della scadenza fino a un mese dopo. Il rinnovo può essere chiesto anche in mancanza di un contratto di lavoro e può essere chiesto anche dal carcere.

 

IN CIASCUNO DEI CASI DI CUI SOPRA, L’ESPULSIONE E’ DISPOSTA CON DECRETO MOTIVATO, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

 

Cioè alla persona sprovvista di permesso di soggiorno in corso di validità e in Italia da più di 8 giorni, viene consegnato un foglio, tradotto in una lingua a lui/lei conosciuta (spesso non la lingua d’origine, ma solo una lingua ponte) che motiva l’espulsione dal territorio italiano.

 

Secondo la legge al decreto di espulsione segue un ORDINE DI TRATTENIMENTO,  disposto dal Questore, che stabilisce il trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea in attesa che sia eseguito il decreto di espulsione cioè di essere identificata tramite ambasciata e riportata al suo paese.

Nell’impossibilità di procedere al trattenimento e al rimpatrio immediato, (spesso capita che i Centri siano pieni o che non ci sia disponibilità di aerei nelle settimane seguenti) al decreto di espulsione fa seguito non un decreto di trattenimento ma solo un INVITO A LASCIARE L’ITALIA ENTRO 5 GIORNI.

 

In pratica cosa succede: una persona può venire fermata dalla polizia per un motivo da banale (un normale controllo per la strada, oppure non ha il biglietto del tram e i controllori chiamano la polizia) a più grave (c’è una retata in un luogo di spaccio o in un’area dimessa dove dormono migranti senza casa, o all’uscita dal carcere o in seguito ad una rissa[3] ). In seguito al fermo viene portata in Questura, identificata tramite impronte digitali e fotografia e viene effettuato un controllo sulla sua persona: se non risulta in possesso di un permesso di soggiorno viene espulsa. Se viene disposto il trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea viene accompagnata subito al Centro, altrimenti viene rilasciata con l’ordine di lasciare il territorio italiano.

 

IL DIVIETO DI RIENTRO IN TERRITORIO ITALIANO IN SEGUITO A DECRETO DI ESPULSIONE HA VALIDITA’ PER 10 ANNI

 

Non può essere espulso:

·             lo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno

·             lo straniero che abbia fatto richiesta di permesso di soggiorno per qualunque motivo e sia in attesa di una risposta

·             lo straniero sposato con un cittadino italiano

·             lo straniero padre di un cittadino italiano

·             la straniera in gravidanza fino al 6° mese dalla nascita del figlio

·             il marito della straniera in gravidanza dal 3° mese al 6° mese dalla nascita del figlio

·             i minori di 18 anni

·             persone gravemente malate e impossibilitate a viaggiare

 

Cosa succede se non si obbedisce all’ordine del Questore di lasciare l’Italia

(o se si rientra prima che siano passati 10 anni):

la persona trovata in territorio italiano più di cinque giorni dopo aver ricevuto un ordine del Questore, può venire arrestata e può essere condannata ad una pena detentiva da sei mesi ad un anno, scontata la quale riceve un nuovo decreto di espulsione (in questo secondo caso disposto dal Giudice) e un nuovo invito a lasciare l’Italia.

 

Cosa succede se non si obbedisce all’ordine del Giudice di lasciare l’Italia

(o se si rientra prima che siano passati 10 anni):

la persona trovata in territorio italiano più di cinque giorni dopo aver ricevuto un ordine del Giudice, può venire arrestata e può essere condannata ad una pena detentiva da 1 a 4 anni, scontata la pena viene sicuramente riaccompagnata alla frontiera previo trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea.

 

Cosa si può fare in caso di espulsione

con invito a lasciare l’Italia (cioè senza trattenimento):

si può fare ricorso al tribunale civile entro 60 giorni dalla data del decreto, il ricorso può essere scritto e presentato anche dalla persona stessa, non è obbligatoria la presenza di un avvocato.

Il ricorso non ferma l’obbligo di rientro al proprio paese

Il ricorso può essere presentato anche dalla persona rientrata al suo paese, tramite l’Ambasciata.

L’eventuale revoca dell’espulsione decisa dal giudice non dà comunque diritto ad un permesso di soggiorno.

 

Cosa si può fare in caso di trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea:

il Giudice deve convalidare il trattenimento entro 48 ore, in un’udienza che si tiene presso il Centro di Permanenza Temporanea, quindi è importante che un avvocato intervenga in questo momento.

Dopo le 48 ore, si può ancora fare ricorso al tribunale civile per richiedere la revoca del decreto di espulsione, ma il ricorso non ferma l’eventuale rimpatrio.

 

Chi è trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea ha diritto:

·             ad avere diversi colloqui con un avvocato (se non ne nomina uno di fiducia gli sarà assegnato d’ufficio)

·           ad avere diversi colloqui con i famigliari (ogni pomeriggio dalle 15 alle 18, previa richiesta di autorizzazione presentata all’ente che gestisce il Centro – nel caso di Milano, a gestire via Corelli è la Croce Rossa)

·             a poter telefonare

·             ad essere curato in caso di malattia

Non ha diritto ad allontanarsi dal centro

 

Chi è sprovvisto di passaporto e non può, per diversi motivi, essere identificato (per es. ha dichiarato una falsa nazionalità) verrà trattenuto presso il Centro per un massimo di 60 giorni (30 giorni rinnovabili di altri 30 giorni previa decisione del Giudice) nel tentativo d essere identificato, ma se questo non riesce, verrà rilasciato.

Se entro 60 giorni non si renderà disponibile un vettore (un aereo) per il rimpatrio, le persone dovranno essere rilasciate.

 

[quanto segue non ha nulla a che fare con la legge sull’immigrazione, ma è bene sapere che, secondo i regolamenti aeroportuali, se una persona si rifiuta di imbarcarsi sull’aereo – generalmente, nel caso di un migrante che viene rimpatriato con la forza, se lo fa è attuando una protesta piuttosto veemente – il comandante dell’aereo può disporre che sia sbarcato perché metterebbe a repentaglio la sicurezza degli altri passeggeri. In questi casi questa persona viene riportata nel Centro in attesa che si renda disponibile un altro aereo, se questo non avviene nei 60 giorni, viene rilasciata]

 

non è assolutamente vero che sono le persone rimpatriate a dover pagare il costo del volo [succede che in diversi Centri venga chiesto ai trattenuti di pagare il biglietto dell’aereo, con la minaccia di venire incarcerati una volta sbarcati nel loro paese – succede piuttosto spesso: non è ancora chiaro se si tratti di uno squallido abuso di alcuni esponenti della polizia italiana o se questo sia dovuto agli accordi internazionali con alcuni paesi che prevedono che siano gli stessi paesi d’origine a pagare il costo del rimpatrio e che questi si rifacciano sui loro concittadini in questa triste maniera – in ogni caso la legge italiana prevede delle modalità di finanziamento per questo tipo di operazioni e tra queste non figurano gli accordi con i paesi d’origine dei migranti, quindi si tratta in ogni caso di un illecito, che sia legale o meno], se si è oggetto di una richiesta di questo tipo è bene provvedere ad avere dei testimoni della richiesta e parlarne immediatamente con i proprio avvocato.

 

Conseguenze del decreto di espulsione:

oltre al divieto di rientro in territorio italiano per 10 anni (il conto degli anni parte dal momento in cui effettivamente si lascia il territorio italiano, non prima – se una persona resta in Italia e non viene mai fermata per 10 anni, se non dimostra di essersene andata e poi rientrata non avrà diritto a richiedere un permesso di soggiorno), chi è colpito da decreto di espulsione non potrà stabilirsi in nessun paese europeo appartenente all’area dell’accordo di Schengen.

Difficilmente potrà partecipare a successivi provvedimenti di regolarizzazione (“sanatorie”)

Non potrà chiedere un regolare visto di ingresso in Italia per alcun motivo (studio, lavoro, salute) prima che siano trascorsi 10 anni.

Non potrà rientrare in seguito a richiesta di ricongiungimento famigliare (ricongiungimento con il coniuge straniero).

 

Potrà invece rientrare in seguito a matrimonio con un cittadino italiano.

Potrà anche sposare un cittadino italiano, in territorio italiano, senza alcun impedimento.

 


 

Immigrazione

 


[1] l’espulsione è diversa dal respingimento alla frontiera – una persona viene respinta alla frontiera quando le viene impedito l’ingresso in territorio italiano direttamente alla frontiera (per es. all’aeroporto) perché non possiede i requisiti per l’ingresso. La differenza tra i due provvedimenti adottati è che chi viene respinto alla frontiera non ha l’obbligo di non entrare in territorio italiano per 10 anni ma può rientrare non appena ne abbia i requisiti.

[2] Chiunque entri in territorio italiano da un paese esterno all’area Schengen, in possesso di regolare visto (o anche senza visto provenendo da paesi da cui non è necessario, come Romania, Brasile, Ecuador e altri), deve presentarsi in Questura e richiedere un permesso di soggiorno entro 8 giorni. Non basta in visto sul passaporto, è necessario presentarsi in Questura, anche se la permanenza è di soli tre mesi.

[3] succede che un migrante privo di permesso di soggiorno venga segnalato alla polizia dagli operatori dell’Ospedale in cui si è recato per richiedere una cura: è bene sapere che la legge sancisce il diritto alla cura anche per i migranti privi di permesso di soggiorno e che l’Ospedale ha l’obbligo di curarlo/a e di garantirne il rispetto della privacy; non tutti gli ospedali lo fanno.

 

 

 

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