Decreto flussi

la procedura per l’ingresso regolare in Italia dei lavoratori extra UE

di Cristina Seynabou Sebastiani

esperta di migrazioni

per contattare l'autrice: seynab@libero.it

 

Con la pubblicazione del decreto flussi, l'Italia riapre ogni anno i canali regolari per l'ingresso di lavoratori stranieri.

 

Si tratta di uno speciale decreto, approvato dal Governo nell’ambito della Finanziaria e previsto dalla legge 286/98 “testo unico sull’immigrazione”, con il quale si stabilisce la quota di lavoratori stranieri, residenti all’estero, che ogni anno possono richiedere un visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Le quote sono suddivise tra le regioni italiane, e sono divise per paesi d’origine e per tipologia di lavoratori.

 

Si fa riferimento al regolamento attuativo (dpr 334/2004)

 

Per l’anno 2006 il governo sta per approvare il decreto flussi riguardante lavoratori subordinati e autonomi che potranno, attraverso i loro datori di lavoro in Italia, fare domanda di ingresso.

 

La procedura per fare domanda e accedere alle quote:

 

Deve essere chiaro che il lavoratore, al momento della stipula del contratto, dovrà essere (almeno ufficialmente) nel suo paese e che potrà entrare in Italia solo una volta ottenuto il visto all’Ambasciata italiana nel suo paese.

Nel caso non abbia conoscenza diretta del lavoratore, il datore di lavoro può fare riferimento alle liste che dovrebbero essere tenute (ma spesso così non è) dalle varie rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di residenza dei lavoratori.

 

La procedura può essere avviata solamente dal datore di lavoro, che si trova in Italia.
Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che vuole assumere un lavoratore straniero residente all'estero e possiede un reddito sufficiente, deve fare domanda allo Sportello Unico per l’immigrazione che ogni Prefettura dovrebbe istituire, inviando la documentazione per posta raccomandata a partire dal giorno di pubblicazione del Decreto Flussi in Gazzetta Ufficiale.

 

Alla domanda va apposta una marca da bollo di 14,62€

 

La domanda può essere fatta sia alla Prefettura di residenza del datore di lavoro, sia alla Prefettura in cui si svolge l’attività lavorativa.

 

La Prefettura, dopo aver esaminato la domanda, rilascia un nulla osta (si può decidere se inviarlo autonomamente o farlo inviare dalla prefettura all’Ambasciata italiana del paese dove il lavoratore risiede). Per ritirare il nulla osta il datore di lavoro dovrà presentarsi con una marca da bollo da 14,62 €

 

Con il nulla osta originale, il lavoratore si reca all’Ambasciata italiana del suo paese e richiede un visto di ingresso.

Se presenta il nulla osta, il visto di ingresso non potrà essergli rifiutato.

 

Entro 8gg dall’ingresso in Italia, dovrà recarsi di persona presso la Prefettura, con il datore di lavoro, per stipulare il contratto di soggiorno, portando un documento di identità e la ricevuta della richiesta di idoneità alloggiativa presentata presso l’ASL del Comune dove alloggia.

 

I moduli per fare domanda si trovano sul sito del Ministero del Welfare e sono i moduli

A – per assumere un lavoratore domestico (clicca qui per scaricarlo)

B – per un lavoratore subordinato (clicca qui per scaricarlo)

C – per un lavoratore stagionale (clicca qui per scaricarlo)

 

R – contatto di soggiorno che verrà stipulato all’ingresso del lavoratore in Italia (clicca qui per scaricarlo)

 

Immigrazione


 

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