Il matrimonio in Italiatra un cittadino straniero/a e un cittadino italiano/atesto e foto di Cristina Seynabou Sebastianiesperta di migrazioniper contattare l'autrice: seynab@libero.it
La legge italiana in questo caso ha un iter burocratico abbastanza semplice da seguire. Il Codice Civile prevede che lo straniero che deve sposarsi con un cittadino o cittadina italiana deve presentare pochissimi documenti
Quali documenti servono?§ documento d'identità valido sul piano internazionale, quindi, un passaporto § certificato di nascita proveniente dal proprio paese d'origine tradotto e autenticato presso l'Ambasciata italiana del paese di provenienza § nulla osta dal paese di provenienza (documento rilasciato dagli uffici di competenza corrispondenti al nostro ufficio anagrafe) da cui risulti che non ci sono impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese d'origine e che di conseguenza la persona è libera di sposarsi. Detti certificati devono essere entrambi tradotti e autenticati presso l'Ambasciata italiana per essere accettati dall'Ufficiale di Stato Civile del comune dove i futuri sposi andranno a chiedere le pubblicazioni per il matrimonio. I due certificati possono essere richiesti tramite una delega con procura notarile ad un parente o connazionale in patria che si presenterà a richiederli (in Senegal i certificati possono essere richiesti da un parente anche senza delega) e che, successivamente, si presenterà all'Ambasciata italiana presente in quel paese per chiedere la legalizzazione cioè che sia convalidata la traduzione. Provvederà poi ad inviarli in Italia.
Dove andare?Una volta ottenuti i documenti necessari, l'interessato, con il futuro sposo/a, si presenterà presso il comune di residenza della moglie o marito per richiedere all'Ufficiale di Stato Civile le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni sono un adempimento obbligatorio per la legge italiana e hanno la funzione di preavvisare la comunità per permettere di presentare eventuali impedimenti prima che il matrimonio sia celebrato.
L'Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di procedere alle pubblicazioni anche se l'interessato non ha un permesso di soggiorno valido.
La legge prevede un periodo non inferiore a 10 giorni, con due domeniche comprese, dalla data di pubblicazione alla data di celebrazione del matrimonio. Anche le sentenze più recenti ci confermano che in caso di matrimonio e convivenza non è possibile in alcun modo eseguire il provvedimento d'espulsione. L’esperienza ci insegna che spesso bastano le pubblicazioni per attestare questa situazione e quindi per evitare un provvedimento di espulsione e a maggior ragione uno di rimpatrio forzato.
Per ottenere il permesso di soggiorno il cittadino straniero dovrà, in seguito al matrimonio, recarsi presso la Questura competente per zona entro 8 gg. lavorativi.
Cosa succede se c’è un precedente provvedimento di espulsione notificato?L'art.19 del Testo Unico sull'immigrazione, prevede espressamente il divieto d'espulsione nei confronti dei cittadini stranieri che siano conviventi con coniuge di nazionalità italiana. L'articolo precisa inoltre che a seguito del matrimonio e perdurando la convivenza tra i coniugi vi è l'obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido anche per motivi di lavoro. E’ bene comunque ricordare che fino a che il matrimonio non sia stato celebrato chi ha ricevuto un decreto di espulsione può ancora essere a rischio rimpatrio e chi invece non ne ha mai ricevuto uno potrebbe vederselo notificare. Una volta presentata domanda di permesso di soggiorno per motivi famigliari verrà rilasciata una ricevuta attestante la domanda: con questa ricevuta è non è ancora possibile lavorare regolarmente. Sarà possibile solo una volta ottenuto il permesso di soggiorno.
Con il permesso di soggiorno per motivi familiari (rilasciato a seguito del ricongiungimento familiare o del matrimonio con un cittadino italiano/a) è possibile svolgere immediatamente attività lavorativa ed anche lavoro autonomo. Una conferma in tal senso la troviamo all’art. 6 comma 1 del T.U. laddove si specifica che “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
Ad ulteriore conferma, l’art. 14 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 394 del 31/08/89) prevede che “il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso”. In altre parole, è chiaro che una persona in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari può immediatamente svolgere attività lavorativa e non deve, fino a quando il permesso di soggiorno è in corso di validità, recarsi in Questura per modificare il permesso da motivi familiari a motivi di lavoro subordinato. Non essendoci tempi di attesa collegati alla necessità di modificare il permesso di soggiorno, è chiaro che può andare a lavorare immediatamente.
Al momento della scadenza del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (per es. in caso di separazione o divorzio), se la persona sta svolgendo una regolare attività di lavoro subordinato, dovrà provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno direttamente per lavoro subordinato. Allo stesso modo, se la persona in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari sta svolgendo al momento della scadenza del suo permesso una attività di lavoro autonomo, si provvede al rinnovo direttamente per motivi di lavoro autonomo. Questo viene precisato sempre all’art. 14 comma 3, del Regolamento di Attuazione, laddove si stabilisce che “con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta”.
Quindi esiste concretamente la possibilità, ma soltanto al momento della scadenza del permesso di soggiorno per motivi familiari, di effettuare la procedura del rinnovo modulata volta per volta in base all’attività realmente effettuata al momento della domanda. Esempio pratico: possiamo immaginare una persona che sposa un cittadino o una cittadina italiana e ottiene in questo modo un permesso di soggiorno per due anni, rinnovabile; dopo un anno e mezzo si decide per la separazione. Allo scadere dei due anni, la persona non chiederà più il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi famigliari, ma, presentando un regolare contratto di assunzione, per lavoro subordinato o, presentando documentazione idonea, per lavoro autonomo.
Come si ottiene la cittadinanza in seguito a matrimonio con un cittadino italiano/a
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